Regolamento
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE
(DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, EXPERIMENTAL AND FORENSIC MEDICINE)
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – (Ambito di applicazione)
- Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Università degli studi di Pavia, l’assetto organizzativo e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, riorganizzato con decreto rettorale rep. n. 2567/2011 del 27 dicembre 2011, avente sede presso la Sezione di Igiene, in Via Forlanini n. 2.
Art. 2 – (Finalità)
- Il Dipartimento è istituito all’interno della macroarea 2 di Scienze mediche e Scienze della vita.
- L’area scientifico-disciplinare prevalente di competenza del Dipartimento è l’Area 06 - Scienze Mediche.
Costituisce inoltre area di rilevante interesse scientifico didattico per il Dipartimento l’Area 05 – Scienze Biologiche (come da d.m. 29 luglio 2011 n. 336). - I settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, per i quali il Dipartimento è autorizzato dal Senato Accademico a proporre proposta di chiamata di professori e ricercatori, sono indicati nell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- Il Dipartimento:
- promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all’esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e le strumentazioni necessarie all’attività di ricerca;
- ha la responsabilità dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Dottorato di ricerca, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Master e di Perfezionamento e dei percorsi abilitanti all’insegnamento e concorre all’organizzazione delle attività didattiche e formative, sulla base di quanto specificato al successivo art. 3 del presente regolamento;
- predispone un piano triennale di sviluppo allo scopo di garantire, secondo criteri di razionalità e di efficienza, la sostenibilità dell’offerta formativa e adeguata copertura per le attività di ricerca.
Art. 3 – (Competenze didattiche)
- Il Dipartimento, sulla base di criteri di razionalità e di efficienza, affida in tutto al coordinamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di tirocinio formativo attivo, di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione ed i percorsi abilitanti all’insegnamento (tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali) indicati nell’Allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fatto salvo il rispetto della normativa vigente relativamente alle competenze degli organi delle scuole di specializzazione di area medica. I docenti del Dipartimento operanti nella Facoltà succitata sono in numero non inferiore al 25% dei membri del dipartimento stesso.
- Il Dipartimento contribuisce con il proprio organico quale Dipartimento associato agli altri corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di tirocinio formativo attivo, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, anch'essi indicati nel suddetto allegato 2.
- Il predetto allegato si intende integrato dai corsi di Master e dai corsi di perfezionamento annualmente inseriti nella programmazione didattica.
Art. 4 - (Autonomia del Dipartimento)
- Il Dipartimento ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO
Art. 5 – (Organi del Dipartimento)
- Sono Organi del Dipartimento:
- Il Direttore;
- il Consiglio;
- la Giunta.
Art. 6 – (Direttore di Dipartimento – Attribuzioni)
- Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento.
- Il Direttore di Dipartimento:
- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sull’adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, ove necessario segnalando al Rettore l’opportunità di promuovere l’azione disciplinare;
- per motivi d’urgenza, assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell’organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre trenta giorni utili dall’emanazione del decreto;
- esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
- ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è equiparato al responsabile di struttura;
- nomina, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico ed i Presidenti dei Centri interdipartimentali di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa;
- istituisce, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i Centri di Studio di cui il Dipartimento è sede amministrativa, ne nomina gli eventuali organi e ne emana l’eventuale regolamento interno;
Art. 7 - (Direttore di Dipartimento- Elezione)
- Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima convocazione e a maggioranza dei votanti, pari comunque ad almeno un terzo dei voti espressi, nelle convocazioni successive, che devono avere luogo a non meno di tre giorni dalla prima. In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda convocazione, l’elettorato passivo – in terza convocazione – è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno, con la previsione, in quarta convocazione, del ballottaggio tra i due candidati più votati.
- I candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- Hanno l’elettorato attivo:
- i professori di ruolo e i ricercatori;
- i rappresentanti degli studenti;
- i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
- i rappresentanti dei dottorandi;
- i rappresentanti dei medici in formazione specialistica.
- Il procedimento elettorale è disciplinato dall’art. 50 del Regolamento Generale di Ateneo.
- Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. All’atto della nomina, se a tempo definito, deve optare per il regime a tempo pieno.
- In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica fino all’elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
- Il Direttore designa un Vice-Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed eventualmente altri delegati scelti tra i componenti del Consiglio. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
- Qualora il Direttore di Dipartimento sia un professore di seconda fascia ed il Consiglio di Dipartimento debba deliberare sulla chiamata di un professore di prima fascia, il Consiglio è convocato dal Direttore ed è presieduto dal Decano dei Professori di prima fascia.
Art. 8 – (Consiglio di Dipartimento – Composizione)
- Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento. Ne fanno altresì parte i professori straordinari a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005; i titolari di tale posizione che non possiedono l’idoneità nazionale di cui alla predetta legge sono esclusi dall’elettorato passivo per l’accesso alla carica di Direttore.
- Fanno inoltre parte del Consiglio:
- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca;
- una rappresentanza dei medici in formazione specialistica;
- una rappresentanza dei titolari degli assegni di ricerca, dei titolari di borse di studio o di contratti di ricerca, comunque finanziati, di durata non inferiore a un anno;
- una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza del Dipartimento nella misura del 20% del totale delle altre componenti del Consiglio.
- Le rappresentanze di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente sono di una unità, più una unità ogni dieci appartenenti alla categoria oltre i primi dieci, fino ad un massimo di tre.
- Le procedure per l’elezione delle rappresentanze di cui al precedente comma 2, l’elettorato attivo e passivo e la durata dei rispettivi mandati sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 9 – (Consiglio di Dipartimento – Attribuzioni)
- Il Consiglio coordina, indirizza, programma e verifica l’attività scientifica e didattica del Dipartimento e assume le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
- Al Consiglio competono, dal punto di vista organizzativo, le seguenti attribuzioni:
- l’elezione del Direttore;
- l’approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento redatto sulla base dello schema tipo;
- il parere sulle proposte di costituzione di una o più Facoltà e l’afferenza alle stesse;
- la designazione dei rappresentanti del Dipartimento all’interno del Comitato direttivo delle Facoltà;
- la costituzione e la modifica delle sezioni;
- la delega delle funzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione di contratti attivi e convenzioni in deroga al Regolamento di Ateneo;
- la proposta di costituzione, nonché l’adesione o il recesso a Centri di servizio, Centri interdipartimentali di ricerca, Centri di Studio e Centri interuniversitari, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di costituzione e di funzionamento dei Centri;
- la proposta di disattivazione dei predetti Centri;
- tutte le altre attività ad esso attribuite dalla normativa nazionale e/o di Ateneo.
- può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, anche permanenti, individuandone all’atto della costituzione gli ambiti di competenza. Tali Commissioni possono anche avvalersi dell’apporto di esterni di provata esperienza e competenza.
- Al Consiglio di Dipartimento competono altresì le seguenti attribuzioni in materia di ricerca scientifica:
- la promozione ed il coordinamento dell’attività di ricerca;
- la valutazione dell’attività scientifica dei docenti anche ai fini dell’attribuzione delle risorse finanziarie;
- attivazione ed il conferimento degli assegni di ricerca;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione dell’avvio delle procedure di chiamata dei ricercatori e dei professori di ruolo e ogni altra proposta in tema di ricerca, didattica e di personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della programmazione triennale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione di chiamata dei professori di ruolo, adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento, e corredata del parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare afferenti ad altri Dipartimenti;
- il parere in merito alle richieste individuali di afferenza e alle fusioni con altri Dipartimenti;
- l’approvazione della proposta di budget, anche con l’indicazione delle linee di sviluppo del Dipartimento, che confluirà nel bilancio unico di Ateneo, nonché la stipula delle convenzioni, dei contratti e dei tariffari e il relativo rendiconto;
- l’approvazione della stipula di contratti e lo svolgimento di attività di prestazioni di ricerca e di servizio da parte dei docenti ad esso afferenti;
- la verifica, nel rispetto della libertà di ricerca del singolo docente, della compatibilità dei progetti rispetto alla dotazione di risorse del Dipartimento e la predisposizione della relazione annuale sui progetti di ricerca scientifica.
- la definizione dei criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento.
- Il Consiglio di Dipartimento è inoltre competente, in materia di didattica per:
- l’organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie al conseguimento dei dottorati di ricerca ove presenti;
- lo svolgimento delle attività didattiche, mediante risorse umane, logistiche e strumentali, sia dei corsi di cui ha il carico esclusivo o prevalente sia dei corsi di cui concorre a sostenere il carico, d’intesa con altre strutture dell’Ateneo.
- la proposta agli organi di governo, d’intesa con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, percorsi abilitanti all’insegnamento, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento di competenza, al fine di garantire la più efficiente ed efficace offerta formativa;
- il rispetto delle procedure e lo svolgimento delle attività connesse all’accreditamento dei corsi di studio;
- la proposta al Senato accademico dell’istituzione dei Consigli didattici di cui all’articolo 30 dello Statuto;
- la definizione, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del numero dei posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello locale e l’organizzazione delle relative prove se non delegate alla Facoltà;
- lo svolgimento delle prove di selezione per i posti nei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale se non delegate alle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la formulazione, avvalendosi del coordinamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, dei piani di studio e delle conseguenti delibere di attivazione e disattivazione degli insegnamenti;
- l’approvazione dei bandi per la copertura di insegnamenti e moduli mediante affidamento o contratto predisposti dai Consigli didattici, avvalendosi del lavoro istruttorio di coordinamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami finali;
- la cura dei rapporti internazionali e dei programmi di mobilità e di scambio degli studenti e dei docenti;
- le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;
- la costituzione di comitati di consultazione, composti da persone esterne all’Università qualificate per competenza ed esperienza, che forniscano pareri sull’istituzione di nuovi corsi e sulle modifiche degli ordinamenti didattici;
- Il Consiglio di Dipartimento avanza inoltre alla Facoltà proposte di convenzione di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale.
Art. 10 – (Giunta di Dipartimento)
- Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, istituisce la Giunta di Dipartimento, composta, come previsto dall’art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo, da:
- Direttore, che la presiede;
- Vice Direttore;
- n. 4 Professori Ordinari;
- n. 3 Professori Associati;
- n. 2 Ricercatori.
- La Giunta è nominata con decreto rettorale, dura in carica 3 anni e decade automaticamente con la cessazione del Direttore.
- La Giunta coadiuva il Direttore nel coordinamento delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento ed esercita poteri di ordinaria amministrazione in materia di:
- convenzioni, accordi quadro, accordi di partenariato, a titolo non oneroso;
- richieste di patrocinio;
- accettazione di contributi liberali da privati o enti privati;
- nulla osta per affidamenti fuori dipartimento o fuori sede.
La Giunta esercita inoltre poteri di istruttoria in materia di disponibilità e di utilizzo degli spazi e su materie che potranno essere delegate dal Consiglio con apposita delibera.
- Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta le attribuzioni in materia di:
- programmazione delle attività didattiche e formative e piano di sviluppo triennale;
- proposta di avvio delle procedure di chiamata e utilizzazione dei posti di professore e ricercatore assegnati al Dipartimento;
- approvazione della proposta di budget e rendiconto consuntivo.
- In relazione alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, la Giunta ha in ogni caso poteri di proposta al Consiglio di Dipartimento.
Alle sedute della Giunta può partecipare personale esterno secondo le modalità previste dal successivo art. 13 del presente Regolamento.(cancellato in quanto indicato per errore "art. 13")- Alle sedute della Giunta può partecipare personale esterno secondo le modalità previste dal successivo art. 12 del presente Regolamento.
TITOLO III – NORME DI FUNZIONAMENTO
Art. 11 – (Sedute del Consiglio di Dipartimento)
- Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte all’anno, su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Vice-Direttore.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo differente quorum stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- La partecipazione dei componenti a deliberazioni su specifiche materie, in particolare sulle chiamate di professori e ricercatori, e sulla valutazione dell’attività didattico-scientifica, o aventi ad oggetto le persone dei professori o dei ricercatori, avviene in seduta ristretta agli appartenenti alle categorie specificatamente previste dalla normativa vigente. Per tutte le altre deliberazioni la seduta è allargata a tutte le componenti del Consiglio di Dipartimento.
- Per la convocazione, il funzionamento delle sedute e la redazione dei relativi verbali si applicano le norme di cui al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo “Funzionamento degli Organi collegiali”.
Art. 12 – (Partecipazione di soggetti esterni alle sedute del Consiglio di Dipartimento)
- Alle sedute del Consiglio di Dipartimento possono prendere parte soggetti diversi dai componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze o ruoli - a fornire un contributo significativo alla discussione e alla trattazione di singole questioni (professori a contratto, personale esterno appartenenti ad altre Università/enti di ricerca con i quali il Dipartimento abbia rapporti formalizzati di collaborazione): i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all’adunanza del Consiglio su specifiche tematiche all’ordine del giorno, senza diritto di voto; la loro presenza non concorre a costituire il numero legale per la validità delle sedute.
- Il numero di soggetti esterni al Dipartimento di cui al comma 1 non può in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% rispetto al numero dei componenti di diritto del Consiglio.
Art. 13 – (Articolazione interna del Dipartimento)
- In relazione alla molteplicità di settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento e per particolari esigenze di carattere scientifico, nel rispetto dei principi di funzionalità ed economicità di gestione, il Dipartimento può articolarsi in sezioni.
- Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell’operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell’Ateneo e dei terzi.
- Una sezione può essere costituita se ad essa aderiscono almeno dieci docenti.
- L’articolazione in sezioni, la costituzione di nuove sezioni o la modifica di quelle esistenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei componenti.
- Professori e ricercatori possono aderire ad una sola sezione.
- L’adesione dei docenti alle sezioni è comunicata al Consiglio di Dipartimento. L’adesione si intende a tempo indeterminato e sussiste fino a quando il docente non dichiari la volontà di recedere, dandone formale comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
- L’articolazione in sezioni, nonché la loro composizione, sono comunicate all’Amministrazione centrale ai soli fini di ricognizione e di verifica del mantenimento della consistenza minima di docenti.
- Le sezioni non possono avere autonomia di budget e personale tecnico amministrativo formalmente assegnato.
- Ogni sezione, nell’ambito della unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, conserva autonomia nel campo della ricerca ed eventualmente nell’organizzazione dell’attività assistenziale.
- Possono altresì essere costituite all’interno del dipartimento “Unità”, omogenee dal punto di vista disciplinare, formate da almeno 3 docenti con significato scientifico, didattico, assistenziale. Alle Unità si applicano i commi 2 e 4 dell’Art. 14.
Art. 14 – (Responsabile di sezione)
- Ogni sezione è coordinata da un Responsabile di sezione, professore di ruolo, la cui carica cessa, con esclusione delle sezioni dipartimentali coincidenti con unità assistenziali, con la scadenza del mandato del Direttore.
- Il Direttore del Dipartimento può delegare al responsabile di sezione l’esercizio di attività inerenti l’ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
- Il responsabile di sezione è scelto e nominato dal Direttore del Dipartimento. La nomina deve essere comunicata al Consiglio di Dipartimento.
- I responsabili di sezione relazionano e rispondono al Dipartimento dei risultati della propria attività.
- Ove la sezione dipartimentale universitaria coincida con l’unità operativa assistenziale il responsabile di norma coincide con il Direttore della Struttura complessa, fino alla definizione di ulteriore regolamentazione.
- Si applicano, in quanto compatibili con la legislazione universitaria, le norme derivanti dalle leggi, regolamenti e convenzioni in materia ospedaliera e sanitaria, con tutti i diritti e doveri speciali da essi derivanti.
Art. 15 – (Segretario amministrativo di coordinamento)
- Il Segretario amministrativo di coordinamento coadiuva il Direttore di Dipartimento per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, assumendo, in solido con il Direttore, la responsabilità dei conseguenti atti sui quali necessariamente deve essere consultato e sui quali ha facoltà di proposta.
- Il Segretario amministrativo di coordinamento partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante e deve essere sentito sulle questioni amministrativo-contabili.
Art. 16 – (Scioglimento)
- Al Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a 35 unità.
- Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e ricercatori scenda al di sotto delle 35 unità, si applica quanto disposto all’art. 47 c. 2 del Regolamento generale di Ateneo.
Art. 17 – (Trasferimento ad altro Dipartimento)
- I professori ed i ricercatori che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento debbono presentare apposita istanza al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore.
- I Consigli dei due Dipartimenti interessati devono esprimere parere a maggioranza dei componenti il Consiglio in seduta ristretta sulla base del principio del giudizio inter pares. Detti pareri dovranno essere motivati con riferimento alle modificazioni che il trasferimento comporta sotto il profilo didattico-scientifico e organizzativo-finanziario.
- Nel caso di parere positivo, il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato Accademico.
- In caso di pareri negativi, qualora dalla motivazione del Dipartimento di afferenza non risulti con evidenza l’incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell’offerta formativa e della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 del presente Regolamento, il Rettore, previa delibera del Senato Accademico, può comunque accogliere l’istanza e autorizzare il trasferimento.
- I trasferimenti di cui ai commi precedenti possono determinare anche trasferimenti di punti organico sulla base delle indicazioni delle specifiche linee guida approvate dagli Organi di governo
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 – (Approvazione del regolamento)
- Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.
Art. 19 – (Entrata in vigore)
- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo, salvo che nel decreto di emanazione non sia diversamente disposto.
Art. 20 – (Rinvio)
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.
- Nelle more della corrispondente modifica di Statuto e Regolamento Generale di Ateneo, le disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera c) relative alle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento dei medici in formazione specialistica sono immediatamente applicabili.
ALLEGATO 1
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PER I QUALI IL DIPARTIMENTO PUÒ AVANZARE PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI E RICERCATORI:
A) Settori scientifico-disciplinari dell’area scientifico-disciplinare prevalente, area 06 - Scienze mediche (ai sensi del d.m. 29 luglio 2011 n. 336):
- MED/01 - STATISTICA MEDICA
- MED/02 - STORIA DELLA MEDICINA
- MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA
- MED/43 - MEDICINA LEGALE
- MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO
- MED/45 - SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
- MED/49 - SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
- MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
- M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
B) Altri settori scientifico-disciplinari, omogenei per fini e per metodo, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari (ai sensi del d.m. 29 luglio 2011 n. 336) diverse da quella prevalente:
- BIO/05 - ZOOLOGIA
- BIO/06 - ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
- BIO/09 - FISIOLOGIA
- BIO/16 - ANATOMIA UMANA
- BIO/17 - ISTOLOGIA
- IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
- SECS/P-13 – SCIENZE MERCEOLOGICHE
ALLEGATO 2
A) ELENCO DEI CORSI DI STUDIO DEI QUALI IL DIPARTIMENTO SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ:
CORSI DI STUDIO
- Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere – classe L/SNT1)
- Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1)
- Corso di laurea in Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale – classe L/SNT2)
- Corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista – classe L/SNT3)
- Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – classe L/SNT4)
- Corso di laurea interdipartimentale in Scienze motorie (classe L-22) – sedi di Pavia e Voghera
- Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67)
- Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Scienze e tecniche dello sport (classe LM-68) – sede di Voghera
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
- Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
- Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
- Scuola di specializzazione in Medicina legale
- Scuola di specializzazione in Scienze dell’alimentazione
- Scuola di specializzazione in Scienze dell’alimentazione per non medici
- Scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e biometria
- Scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e biometria per non medici
B) CORSI DI STUDIO PER I QUALI IL DIPARTIMENTO RISULTA ASSOCIATO:
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in lingua inglese
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
- Corso di Laurea in Fisioterapia
- Corso di Laurea in Igiene dentale
- Corso di Laurea in Logopedia
- Corso di Laurea in Ostetricia
- Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- Corso di Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Corso di Laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
- Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
- Corso di Laurea in Tecniche ortopediche
- Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche